Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato (FOIA)

Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato (FOIA)
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Accesso Civico Semplice

L’accesso civico c.d. “semplice”, introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza), consente a chiunque di accedere a documenti, dati e informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet istituzionale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione (art. 5 co. 1).

La domanda di accesso civico semplice non è soggetta a motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Il cittadino può esercitare il predetto diritto e dunque chiedere all'Amministrazione documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, rivolgendo un'istanza trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato nella persona del Segretario comunale.

La richiesta – sottoscritta con firma digitale o altra modalità equivalente apposta direttamente sul file o con firma autografa sul modello (allegando copia di un documento di identità) – può essere presentata al RPCT, anche tramite il modulo disponibile fra gli allegati in questa pagina, mediante una delle seguenti modalità:

Direttamente
all’ufficio protocollo:

via Rocca n. 2/a – Cologno al Serio – negli orari di apertura al pubblico

Tramite servizio postale:  

Comune di Cologno al Serio – 24055 – via Rocca n. 2/a

Tramite fax:

035 890445

Tramite E-mail:

protocollo@comune.colognoalserio.bg.it

Tramite PEC   

protocollo@pec.comune.colognoalserio.bg.it

 

Telefono 035 4183501 - int. 1

In caso di accoglimento della domanda, il RPCT dispone, per il tramite dell’ufficio competente, la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente” delle informazioni e dei documenti omessi.

Il predetto ufficio comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile dell’anzidetto ufficio indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Segretario comunale giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 27.12.2012.

Per maggiori informazioni sull’argomento si rinvia all’apposito regolamento pubblicato nella sezione regolamenti.

Fra gli allegati è pubblicato il modello della domanda di accesso civico semplice.

 

Accesso Civico Generalizzato (FOIA)

L’accesso civico generalizzato c.d. FOIA, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. (art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016).

La domanda di accesso civico generalizzato non è soggetta a motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

L’istanza è rivolta al responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali e Organizzazione del Comune, il quale provvederà, in prima battuta, alla corretta qualificazione della domanda di accesso, quindi procederà all’individuazione e trasmissione della stessa all’ufficio interno competente nella materia a cui si riferisce l’istanza o, nel caso in cui quest’ultimo non detenga i dati/documenti/informazioni richiesti, all’ufficio che materialmente detiene gli stessi.

Detta richiesta – sottoscritta con firma digitale o altra modalità equivalente apposta direttamente sul file o con firma autografa sul modello (allegando copia di un documento di identità) – può essere presentata al suddetto Responsabile, anche tramite il modulo disponibile fra gli allegati in questa pagina, mediante una delle seguenti modalità:

Direttamente
all’ufficio protocollo:

via Rocca n. 2/a – Cologno al Serio – negli orari di apertura al pubblico

Tramite servizio postale:  

Comune di Cologno al Serio – 24055 – via Rocca n. 2/a

Tramite fax:

035 890445

Tramite E-mail:

protocollo@comune.colognoalserio.bg.it

Tramite PEC   

protocollo@pec.comune.colognoalserio.bg.it

 

Telefono 035 4183501 - int. 1

Il responsabile del procedimento di accesso generalizzato, come sopra individuato, deve concludere il relativo procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, entro il termine di trenta (30) giorni, stabilito secondo la decorrenza precisata nell’articolo 5 del Regolamento in materia di accesso civico semplice e generalizzato (FOIA), adottato da questo ente con deliberazione consiliare n. 10 del 05.02.2018, a cui si rinvia.

Rimedi disponibili:

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento, ovvero i controinteressati che si sono opposti, nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito per la tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione del responsabile del procedimento o, nel caso si sia scelto di presentare richiesta di riesame, contro la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

In alternativa al ricorso al TAR il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione interessata.

Per maggiori dettagli si fa espresso rinvio agli appositi articoli del Regolamento in materia di accesso civico semplice e generalizzato (FOIA)

Fra gli allegati sono pubblicati i seguenti modelli: 

  • Domanda di accesso generalizzato;
  • Domanda di riesame.

Nota: l’uso di un formato o di un modulo diverso da quello reso disponibile in questa pagina non comporta l’inammissibilità o il rifiuto della richiesta.

Ultimo Aggiornamento

07
Mag/24

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