Adozione provvedimento di non applicazione dello stralcio parziale "Mini-cartelle"

Si comunica che con Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 30.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune ha deliberato di  avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 1 comma 229 della L. n. 197/2022, di NON APPLICAZIONE dello “STRALCIO PARZIALE delle MINI-CARTELLE" per i debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati dal Comune stesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’ 01.01.2000 al 31.12.2015.

Data Pubblicazione:

31 Gennaio 2023

Tempo di Lettura:

2 minuti

Ultimo Aggiornamento:

9 Febbraio 2023 09:28

Contenuto

Si fa presente che è comunque consentito al debitore di conseguire i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da assolvere per cartelle esattoriali (senza pagamento di sanzioni ed interessi), mediante adesione all’istituto della “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 sino a tutto il  30 giugno 2022, previsto dal successivo comma 231 e segg., con facoltà di rateizzazione del debito sino ad un massimo di diciotto rate (con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024).

La definizione agevolata va richiesta telematicamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30.04.2023  - sito internet:  agenziaentrateriscossione.gov.it

Nell'Home page del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è evidenziata la seguente news:

"Definizione agevolata - presenta la domanda on-line: e' attivo il servizio per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata. Se hai le credenziali di accesso, puoi farlo in area riservata altrimenti compila il form in area pubblica"

 

 

Ultimo Aggiornamento

09
Feb/23

Ultimo Aggiornamento