Accesso Civico Generalizzato (FOIA)

A chi è rivolto

L’accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Descrizione

Con l'accesso civico generalizzato c.d. FOIA, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016).

Come fare

La domanda di accesso civico generalizzato non è soggetta a motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, e va inviata al responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Affari Generali e Organizzazione del Comune.

Cosa serve
  • Istanza di accesso civico generalizzato (per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)
  • Istanza di riesame (per rifiuto totale o parziale della richiesta di acceso generalizzato o per mancata risposta alla domanda di accesso entro il termine previsto)
Cosa si ottiene

Comunicazione di accoglimento, o diniego totale o parziale, dell’accesso generalizzato al richiedente e agli eventuali controinteressati entro il termine di trenta (30) giorni ai sensi dell’art. 5 del Regolamento in materia di accesso civico semplice e generalizzato (FOIA).

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

30 giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo comunale

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Vincoli

L’istanza va rivolta al Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Affari Generali e Organizzazione del Comune, il quale provvederà alla corretta qualificazione della domanda di accesso; quindi, procederà all’individuazione e alla trasmissione della stessa all’ufficio interno competente nella materia a cui si riferisce l’istanza o, nel caso in cui quest’ultimo non detenga i dati/documenti/informazioni richiesti, all’ufficio che materialmente detiene gli stessi.

Detta richiesta, sottoscritta con firma digitale o altra modalità equivalente apposta direttamente sul file o con firma autografa (allegando copia di un documento di identità) può essere presentata al Responsabile dell’Area Amministrativa, mediante una delle seguenti modalità:

Il responsabile del procedimento di accesso generalizzato, come sopra individuato, deve concludere il relativo procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, entro il termine di trenta (30) giorni, stabilito secondo la decorrenza precisata nell’articolo 5 del Regolamento in materia di accesso civico semplice e generalizzato (FOIA).

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento, ovvero i controinteressati che si sono opposti, nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  della Trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito per la tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Contro la decisione del responsabile del procedimento o, nel caso si sia scelto di presentare richiesta di riesame, contro la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

In alternativa al ricorso al TAR il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione interessata.

Contatti
Segreteria

Comune di Cologno al Serio, Via Rocca, 2/a, Cologno Al Serio, BG, Italia

035.4183501 Int. 1

protocollo@comune.colognoalserio.bg.it

Responsabile: Frignani Dott. Omar Riccardo

Ultimo Aggiornamento

07
Mag/24

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